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LEGGE 16 marzo 1951, n. 232

Facoltà dell'Azienda nazionale autonoma della strada di trasportare all'esercizio successivo gli ordini di accreditamento emessi sui capitoli di parte ordinaria.

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Testo in vigore dal: 3-5-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Gli   ordini  di  accreditamento  emessi  dalla  Azienda  nazionale
autonoma  della  strada  a carico della parte ordinaria del bilancio,
rimasti  in  tutto  od  in  parte inestinti alla fine dell'esercizio,
possono  essere  trasportati integralmente, o per la parte inestinta,
all'esercizio  successivo  purche'  non  siano  stati emessi in conto
residui.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 16 marzo 1951

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI