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LEGGE 22 febbraio 1951, n. 215

Interpretazione dell'art. 2, lett. f) e dell'art. 27, lett. a) della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, concernente la costituzione dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici.

note: L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 21/04/1951, n. 92 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/1951)
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Testo in vigore dal:  27-4-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Tra i valori coperti da assicurazione contro i danni dell'incendio, del furto e della rapina, di cui alla lettera f) dell'art. 2, ed alla lettera a) dell'art. 27, della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, sono compresi anche i pacchi con valore dichiarato e le corrispondenze assicurate. L'assicurazione stessa copre anche gli indennizzi corrisposti dall'Amministrazione postale telegrafica per perdite di pacchi ordinari e di corrispondenze raccomandate verificatesi nelle ricevitorie a causa di incendio, furto e rapina.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio 1951

EINAUDI DE GASPERI - SPATARO - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI