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LEGGE 22 febbraio 1951, n. 215

Interpretazione dell'art. 2, lett. f) e dell'art. 27, lett. a) della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, concernente la costituzione dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici.

note: L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 21/04/1951, n. 92 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/1951)
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Testo in vigore dal: 27-4-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Tra i valori coperti da assicurazione contro i danni dell'incendio,
del furto e della rapina, di cui alla lettera f) dell'art. 2, ed alla
lettera  a)  dell'art. 27, della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, sono
compresi  anche  i  pacchi  con valore dichiarato e le corrispondenze
assicurate.   L'assicurazione   stessa  copre  anche  gli  indennizzi
corrisposti  dall'Amministrazione  postale telegrafica per perdite di
pacchi  ordinari  e di corrispondenze raccomandate verificatesi nelle
ricevitorie a causa di incendio, furto e rapina.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 febbraio 1951

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - SPATARO -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI