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LEGGE 10 gennaio 1951, n. 18

Partecipazione dell'Amministrazione finanziaria nella Società per azioni "Cines".

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Testo in vigore dal:  1-2-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Amministrazione finanziaria è autorizzata ad assumere partecipazioni fino alla concorrenza di lire 291.000.000 nella Società per azioni "Cines", avente per oggetto la produzione cinematografica.