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LEGGE 10 gennaio 1951, n. 18

Partecipazione dell'Amministrazione finanziaria nella Società per azioni "Cines".

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Testo in vigore dal: 1-2-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Amministrazione    finanziaria   e'   autorizzata   ad   assumere
partecipazioni  fino  alla  concorrenza  di  lire  291.000.000  nella
Societa'  per  azioni  "Cines",  avente  per  oggetto  la  produzione
cinematografica.