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LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1616

Conservazione di alcune particolari indennità agli appartenenti all'Arma dei carabinieri ed ai Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, durante il ricovero in luoghi di cura e la licenza di convalescenza per ferite o lesioni riportate in servizio e per causa di servizio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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