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LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1616

Conservazione di alcune particolari indennità agli appartenenti all'Arma dei carabinieri ed ai Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, durante il ricovero in luoghi di cura e la licenza di convalescenza per ferite o lesioni riportate in servizio e per causa di servizio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  12-2-1952 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed ai Corpo degli agenti di custodia, durante il periodo di ricovero in ospedali o in altri luoghi di cura e durante le licenze di convalescenza per ferite o lesioni riportate in servizio e per causa di servizio, continuano a percepire la indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza e l'indennità giornaliera di ordine pubblico.
Le stesse norme si applicano agli appartenenti al Corpo della guardia di finanza, oltre che per la, corresponsione dell'indennità giornaliera di polizia tributaria, anche agli effetti della corresponsione dell'indennità, supplementare giornaliera di polizia tributaria di cui all'art. 1 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 819.