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LEGGE 14 dicembre 1951, n. 1597

Deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per il pagamento delle spese occorrenti per la lotta contro le cavallette e contro le formiche argentine.

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Testo in vigore dal:  8-2-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Per l'erogazione della spesa e dei contributi autorizzati, per la difesa fitosanitaria, dall'art. 1 lettera b) della legge 9 dicembre 1950, n. 1087, è data facoltà al Ministro per l'agricoltura e per le foreste di emettere ordini di accreditamento in eccedenza al limite previsto dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, fino alla concorrenza di lire cinquanta milioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1951

EINAUDI DE GASPERI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI