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LEGGE 14 dicembre 1951, n. 1597

Deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per il pagamento delle spese occorrenti per la lotta contro le cavallette e contro le formiche argentine.

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Testo in vigore dal: 8-2-1952
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica, hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Per  l'erogazione  della spesa e dei contributi autorizzati, per la
difesa  fitosanitaria,  dall'art. 1 lettera b) della legge 9 dicembre
1950,  n.  1087, e' data facolta' al Ministro per l'agricoltura e per
le  foreste  di  emettere  ordini  di  accreditamento in eccedenza al
limite  previsto  dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440,  recante  disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la
contabilita'  generale  dello  Stato,  fino  alla concorrenza di lire
cinquanta milioni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 14 dicembre 1951

                               EINAUDI

                                                           DE GASPERI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI