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LEGGE 13 dicembre 1951, n. 1579

Concessione dei seguenti contributi: lire 4.000.000 alla Associazione nazionale per soccorrere i missionari italiani (Italica Gens); lire 2.000.000 all'Istituto per l'Oriente; lire 2.000.000 alla Scuola archeologica di Atene e Missioni scientifiche nel Levante.

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Testo in vigore dal:  5-2-1952

Art. 1

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1950-51, la concessione dei seguenti contributi:
lire 4.000.000 a favore dell'Associazione nazionale per soccorrere i missionari italiani (Italica Gens);
lire 2.000.000 a favore dell'Istituto per l'Oriente;
lire 2.000.000 a favore della Scuola archeologica di Atene e Missioni scientifiche nel Levante.