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LEGGE 13 dicembre 1951, n. 1579

Concessione dei seguenti contributi: lire 4.000.000 alla Associazione nazionale per soccorrere i missionari italiani (Italica Gens); lire 2.000.000 all'Istituto per l'Oriente; lire 2.000.000 alla Scuola archeologica di Atene e Missioni scientifiche nel Levante.

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Testo in vigore dal: 5-2-1952
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art 1.

  E'  autorizzata per l'esercizio finanziario 1950-51, la concessione
dei seguenti contributi:
    lire   4.000.000   a   favore   dell'Associazione  nazionale  per
soccorrere i missionari italiani (Italica Gens);
    lire 2.000.000 a favore dell'Istituto per l'Oriente;
    lire  2.000.000  a  favore  della  Scuola archeologica di Atene e
Missioni scientifiche nel Levante.