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LEGGE 2 dicembre 1951, n. 1404

Proroga del termine per l'assegnazione in soprannumero dei notai in esercizio.

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Testo in vigore dal:  15-1-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 439, concernenti l'assegnazione in soprannumero di notai in esercizio, prorogate con la legge 29 luglio 1949, n. 496, sono applicabili fino al 31 dicembre 1953.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1951

EINAUDI DE GASPERI - ZOLI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI