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LEGGE 2 dicembre 1951, n. 1404

Proroga del termine per l'assegnazione in soprannumero dei notai in esercizio.

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Testo in vigore dal: 15-1-1952
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  disposizioni  contenute  negli  articoli  5  e  6  del  decreto
legislativo  4  dicembre  1946, n. 439, concernenti l'assegnazione in
soprannumero  di notai in esercizio, prorogate con la legge 29 luglio
1949, n. 496, sono applicabili fino al 31 dicembre 1953.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 dicembre 1951

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - ZOLI -
                                                               VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI