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LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1370

Accettazione ed esecuzione della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 10 giugno 1948.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/11/1952)
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Testo in vigore dal:  25-12-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare la Convenzione internazionale per la salvaguardia della, vita umana in mare, firmata a Londra, il 10 giugno 1948, che sostituisce la Convenzione del 31 maggio 1929 resa esecutiva con legge 31 marzo 1932, n. 718.