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LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1370

Accettazione ed esecuzione della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 10 giugno 1948.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/11/1952)
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Testo in vigore dal: 25-12-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  ad accettare la
Convenzione  internazionale  per la salvaguardia della, vita umana in
mare,  firmata  a  Londra,  il  10  giugno  1948,  che sostituisce la
Convenzione  del  31  maggio  1929  resa esecutiva con legge 31 marzo
1932, n. 718.