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LEGGE 2 dicembre 1951, n. 1332

Concessione di temporanea franchigia ad alcuni trasporti effettuati sulle Ferrovie dello Stato dalla Commissione pontificia di assistenza.

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Testo in vigore dal:  30-12-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Sono a carico dello Stato le spese per i trasporti ferroviari effettuati dal 1 gennaio 1950 al 31 dicembre 1950, per conto della Commissione pontificia di assistenza relativamente alle sottoindicate merci provenienti dall'estero e destinate ad enti assistenziali o alle popolazioni bisognose:
a) viveri per le cucine economiche, i refettori e mense popolari (esclusi i ristoranti popolari già ammessi a provvidenze speciali statali) che funzioneranno in tutti i centri più importanti;
b) i generi alimentari ceduti gratuitamente alla popolazione bisognosa italiana;
c) viveri e materiali per le colonie diurne, continue, festive, case del fanciullo ed altre istituzioni analoghe;
d) viveri e materiali per le colonie estive 1950.