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LEGGE 2 dicembre 1951, n. 1332

Concessione di temporanea franchigia ad alcuni trasporti effettuati sulle Ferrovie dello Stato dalla Commissione pontificia di assistenza.

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Testo in vigore dal: 30-12-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono  a  carico  dello  Stato  le  spese per i trasporti ferroviari
effettuati  dal  1  gennaio 1950 al 31 dicembre 1950, per conto della
Commissione pontificia di assistenza relativamente alle sottoindicate
merci  provenienti  dall'estero  e  destinate ad enti assistenziali o
alle popolazioni bisognose:
    a)  viveri per le cucine economiche, i refettori e mense popolari
(esclusi  i  ristoranti  popolari gia' ammessi a provvidenze speciali
statali) che funzioneranno in tutti i centri piu' importanti;
    b)  i  generi  alimentari  ceduti  gratuitamente alla popolazione
bisognosa italiana;
    c)  viveri  e materiali per le colonie diurne, continue, festive,
case del fanciullo ed altre istituzioni analoghe;
    d) viveri e materiali per le colonie estive 1950.