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LEGGE 4 novembre 1951, n. 1322

Concessione di un contributo straordinario di lire dieci milioni al Provveditorato al porto di Venezia.

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Testo in vigore dal:  28-12-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È concesso al Provveditorato al porto di Venezia un contributo straordinario di lire 10 milioni, nelle spese per il personale già dipendente dall'Azienda dei magazzini generali di Fiume, assunto in osservanza del decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520.