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LEGGE 4 novembre 1951, n. 1322

Concessione di un contributo straordinario di lire dieci milioni al Provveditorato al porto di Venezia.

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Testo in vigore dal: 28-12-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  concesso  al  Provveditorato  al porto di Venezia un contributo
straordinario  di  lire 10 milioni, nelle spese per il personale gia'
dipendente  dall'Azienda  dei magazzini generali di Fiume, assunto in
osservanza del decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520.