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LEGGE 19 ottobre 1951, n. 1217

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1377, concernente estensione alle scuole a carattere professionale dell'art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, concernente il risarcimento dei danni di guerra.

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Testo in vigore dal:  14-12-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
la seguente legge:

Articolo

unico. Il decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1377, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 1

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 ottobre 1951

EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO VANONI - SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI