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LEGGE 19 ottobre 1951, n. 1217

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1377, concernente estensione alle scuole a carattere professionale dell'art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, concernente il risarcimento dei danni di guerra.

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Testo in vigore dal: 14-12-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1377, e' ratificato con
la seguente modificazione:
  Art. 1. - Dopo le parole: "e' estesa", sono aggiunte le parole: "ai
beni delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore ed".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 19 ottobre 1951

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - ALDISIO
                                                       VANONI - SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI