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LEGGE 4 novembre 1951, n. 1209

Erogazione da parte dello Stato della somma di lire un miliardo per far fronte alle anticipazioni, recuperabili, a carico dei Comuni, a favore degli ospedali civili gestiti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, riconosciute ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni.

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Testo in vigore dal:  12-12-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La spesa di lire dodici miliardi autorizzata dallo art. 7 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, recante norme sulla riscossione delle rette di spedalità, elevato a lire tredici miliardi per effetto della legge 28 luglio 1950, n. 712, è ulteriormente elevata a lire quattordici miliardi.