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LEGGE 28 luglio 1950, n. 712

Stanziamento di un miliardo per l'anticipazione da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai Comuni agli ospedali amministrati da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

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Testo in vigore dal:  28-9-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La spesa di lire dodici miliardi autorizzata dall'art. 7 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, concernente le norme sulla riscossione delle rette di spedalità, è elevata a lire tredici miliardi.