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LEGGE 19 ottobre 1951, n. 1199

Soppressione dell'indennità speciale di pubblica sicurezza per gli allievi guardie di pubblica sicurezza e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 824.

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Testo in vigore dal:  9-12-1951

La Camera dei deputati e il Se

nato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La indennità, mensile concessa agli allievi guardie di pubblica sicurezza con l'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo 2 aprile 1946, n. 625, è soppressa con la decorrenza dal 1 aprile 1948.