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LEGGE 19 ottobre 1951, n. 1199

Soppressione dell'indennità speciale di pubblica sicurezza per gli allievi guardie di pubblica sicurezza e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 824.

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Testo in vigore dal: 9-12-1951
La Camera dei deputati e il Se
nato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  indennita',  mensile  concessa agli allievi guardie di pubblica
sicurezza  con  l'art.  1,  secondo  comma, del decreto legislativo 2
aprile  1946,  n.  625,  e'  soppressa con la decorrenza dal 1 aprile
1948.