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LEGGE 9 ottobre 1951, n. 1185

Messa in liquidazione dell'Ente di colonizzazione "Romagna d'Etiopia".

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Testo in vigore dal:  23-11-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Ente di colonizzazione "Romagna d'Etiopia", costituito con regio decreto-legge 6 dicembre 1937, numero 2300, convertito nella legge 15 aprile 1938, n. 683, modificata con la legge 4 dicembre 1939, n. 2107, è messo in liquidazione.
Le operazioni di liquidazione dovranno essere ultimate nel termine dei sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.