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LEGGE 9 ottobre 1951, n. 1185

Messa in liquidazione dell'Ente di colonizzazione "Romagna d'Etiopia".

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Testo in vigore dal: 23-11-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Ente  di colonizzazione "Romagna d'Etiopia", costituito con regio
decreto-legge 6 dicembre 1937, numero 2300, convertito nella legge 15
aprile  1938,  n.  683,  modificata  con la legge 4 dicembre 1939, n.
2107, e' messo in liquidazione.
  Le  operazioni di liquidazione dovranno essere ultimate nel termine
dei sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.