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LEGGE 20 ottobre 1951, n. 1135

Ratifica del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438, concernente aumento del deposito per il ricorso per cassazione e delle pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile e dal Codice di procedura penale.

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Testo in vigore dal:  23-11-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438, è ratificato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1951

EINAUDI DE GASPERI - ZOLI

Visto, il Guardasigilli ZOLI