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LEGGE 20 ottobre 1951, n. 1135

Ratifica del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438, concernente aumento del deposito per il ricorso per cassazione e delle pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile e dal Codice di procedura penale.

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Testo in vigore dal: 23-11-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438, e' ratificato.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 20 ottobre 1951

                               EINAUDI

                                                    DE GASPERI - ZOLI

Visto, il Guardasigilli ZOLI