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LEGGE 19 ottobre 1951, n. 1090

Composizione della Commissione centrale di avanzamento per gli ufficiali della Guardia di finanza.

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Testo in vigore dal:  11-11-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'art. 7 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1371, e dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 gennaio 1948, n. 64, è sostituito dal seguente:
"Per la valutazione ai fini dell'avanzamento dei colonnelli, dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani in servizio permanente e delle categorie in congedo della Guardia di finanza, è costituita una Commissione centrale di avanzamento composta del Comandante generale, del Comandante in secondo, dei generali in servizio permanente effettivo del Corpo e del generale dell'Esercito addetto al Comando generale.
La Commissione medesima viene convocata, nei casi previsti, dal Comandante generale del Corpo, che le rimette i documenti prescritti.
La Commissione s'intende legalmente costituita con l'intervento di almeno cinque dei suoi componenti".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 ottobre 1951

EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PACCIARDI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI