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REGIO DECRETO 17 settembre 1940, n. 1567

Norme per l'esecuzione dell'art. 3 del R. decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 116, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 993, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza. (040U1567)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/12/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/1955)
Testo in vigore dal:  11-11-1951
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Art. 7

((Per la valutazione ai fini dell'avanzamento dei colonnelli, dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani in servizio permanente e delle categorie in congedo della Guardia di finanza, è costituita una Commissione centrale di avanzamento composta del Comandante generale, del Comandante in secondo, dei generali in servizio permanente effettivo del Corpo e del generale dell'Esercito addetto al Comando generale.

La Commissione medesima viene convocata, nei casi previsti, dal Comandante generale del Corpo, che le rimette i documenti prescritti.

La Commissione s'intende legalmente costituita con l'intervento di almeno cinque dei suoi componenti))
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