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LEGGE 13 ottobre 1951, n. 1086

Sospensione fino al 27 ottobre 1951 dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 22 del testo unico approvato con decreto Presidenziale 5 luglio 1951, n. 573, relativo alla dichiarazione unica dei redditi.

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Testo in vigore dal:  6-11-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le disposizioni dell'art. 22 del testo unico approvato con decreto Presidenziale 5 luglio 1951, n. 573, non si applicano a coloro che, avendo omesso di presentare entro il 10 ottobre 1951 la dichiarazione unica dei redditi per l'anno 1951, presentino la dichiarazione medesima entro il 27 ottobre 1951.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 13 ottobre 1951

EINAUDI

DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI