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LEGGE 13 ottobre 1951, n. 1086

Sospensione fino al 27 ottobre 1951 dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 22 del testo unico approvato con decreto Presidenziale 5 luglio 1951, n. 573, relativo alla dichiarazione unica dei redditi.

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Testo in vigore dal: 6-11-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  disposizioni dell'art. 22 del testo unico approvato con decreto
Presidenziale  5  luglio 1951, n. 573, non si applicano a coloro che,
avendo omesso di presentare entro il 10 ottobre 1951 la dichiarazione
unica  dei  redditi  per  l'anno  1951,  presentino  la dichiarazione
medesima entro il 27 ottobre 1951.

  La  presente  legge  munita  del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Dogliani, addi' 13 ottobre 1951

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI