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LEGGE 30 agosto 1951, n. 1077

Modificazione dell'art. 1 del regio decreto 3 giugno 1938 n. 850, relativo alle Indennità di trasferimento per gli ufficiali della Marina militare, I militari del Corpo equipaggi militari marittimi e loro famiglie.

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Testo in vigore dal:  2-11-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il quarto comma dell'art. 1 del regio decreto 3 giugno 1938, n. 850, è abrogato.