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LEGGE 30 agosto 1951, n. 1077

Modificazione dell'art. 1 del regio decreto 3 giugno 1938 n. 850, relativo alle Indennità di trasferimento per gli ufficiali della Marina militare, I militari del Corpo equipaggi militari marittimi e loro famiglie.

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Testo in vigore dal: 2-11-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  Il  quarto  comma  dell'art.  1 del regio decreto 3 giugno 1938, n.
850, e' abrogato.