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LEGGE 22 agosto 1951, n. 1063

Nuovo termine di presentazione delle domande di contributo statale per la traslazione delle salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione.

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Testo in vigore dal:  28-10-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le domande per ottenere il contributo statale previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 158, e dall'art. 1 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 624, per la traslazione delle salme dei caduti nella guerra, 1940-45 e nella lotta di liberazione, possono essere presentate al Ministero della difesa (Commissariato generale onoranze ai caduti) fino ad un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Possono altresì rinnovare la domanda per ottenere la concessione del contributo di cui sopra, anche coloro ai quali il contributo era già stato, a suo tempo, attribuito, ma che, in virtù dell'art. 2 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 676, non avevano potuto usufruirne.