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LEGGE 22 agosto 1951, n. 1063

Nuovo termine di presentazione delle domande di contributo statale per la traslazione delle salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione.

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Testo in vigore dal: 28-10-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  domande per ottenere il contributo statale previsto dall'art. 1
del  decreto  legislativo  21  marzo  1947, n. 158, e dall'art. 1 del
decreto  legislativo  5 maggio 1948, n. 624, per la traslazione delle
salme  dei caduti nella guerra, 1940-45 e nella lotta di liberazione,
possono  essere  presentate  al Ministero della difesa (Commissariato
generale onoranze ai caduti) fino ad un anno dopo l'entrata in vigore
della presente legge.
  Possono  altresi'  rinnovare la domanda per ottenere la concessione
del  contributo di cui sopra, anche coloro ai quali il contributo era
gia'  stato,  a  suo tempo, attribuito, ma che, in virtu' dell'art. 2
del  decreto  legislativo  17 aprile 1948, n. 676, non avevano potuto
usufruirne.