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LEGGE 12 dicembre 1951, n. 1563

Validità legale dei diplomi conseguiti in istituti artistici musicali stranieri da italiani o figli di italiani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  31-1-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

La facoltà attribuita al Ministro per la pubblica istruzione dall'art. 170, ultimo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, concernente la dichiarazione di equipollenza, agli effetti legali, dei titoli accademici conseguiti all'estero, o l'ammissione ai corrispondenti esami di laurea o diploma, con dispensa totale o parziale dagli esami di profitto prescritti, e estesa ai diplomi degli istituti artistici e musicali conseguiti all'estero da italiani o figli di italiani, udito il parere delle competenti autorità accademiche e della competente Sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, e sempre che i medesimi abbiano la cittadinanza italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1951

EINAUDI DE GASPERI - ZOLI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI