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LEGGE 12 dicembre 1951, n. 1563

Validità legale dei diplomi conseguiti in istituti artistici musicali stranieri da italiani o figli di italiani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 31-1-1952
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  facolta'  attribuita  al  Ministro  per  la pubblica istruzione
dall'art.   170,   ultimo   comma,   del   testo  unico  delle  leggi
sull'istruzione  superiore,  approvato  con  regio  decreto 31 agosto
1933,  n.  1592,  concernente  la dichiarazione di equipollenza, agli
effetti  legali,  dei  titoli  accademici  conseguiti  all'estero,  o
l'ammissione  ai  corrispondenti  esami  di  laurea  o  diploma,  con
dispensa  totale  o  parziale  dagli  esami di profitto prescritti, e
estesa  ai  diplomi  degli  istituti  artistici e musicali conseguiti
all'estero  da  italiani  o  figli di italiani, udito il parere delle
competenti  autorita'  accademiche  e  della  competente  Sezione del
Consiglio  superiore  delle  antichita'  e belle arti, e sempre che i
medesimi abbiano la cittadinanza italiana.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 12 dicembre 1951

                               EINAUDI

                                                    DE GASPERI - ZOLI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI