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LEGGE 24 ottobre 1951, n. 1106

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952.

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Testo in vigore dal:  14-11-1951
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PRUMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.