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LEGGE 24 ottobre 1951, n. 1106

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952.

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Testo in vigore dal: 14-11-1951
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PRUMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzato  il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie
del  Ministero  della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario
dal  1  luglio  1951 al 30 giugno 1952, in conformita' dello stato di
previsione annesso alla presente legge.