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LEGGE 20 ottobre 1951, n. 1174

Elevazione del valore massimo esente dalle tasse di registro nelle permute dei fondi rustici.

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Testo in vigore dal:  2-12-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il valore di lire 5000 previsto al n. 23 dell'allegato C alla legge del registro, approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, è elevato a lire 500.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1951

EINAUDI DE GASPERI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI