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LEGGE 20 ottobre 1951, n. 1174

Elevazione del valore massimo esente dalle tasse di registro nelle permute dei fondi rustici.

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Testo in vigore dal: 2-12-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il valore di lire 5000 previsto al n. 23 dell'allegato C alla legge
del  registro, approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269,
e' elevato a lire 500.000.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 20 ottobre 1951

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI