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LEGGE 29 giugno 1951, n. 531

Norme relative all'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.

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Testo in vigore dal:  31-7-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Agli esami per l'avanzamento a scelta speciale degli ufficiali della Guardia di finanza sono ammessi, esclusivamente a domanda, i tenenti, i capitani ed i maggiori che abbiano riportato giudizio decisivo favorevole delle autorità incaricate di esprimere i giudizi di avanzamento perché ritenuti in possesso in grado elevato di tutti i requisiti prescritti per l'avanzamento.
I giudizi relativi sono espressi su appositi specchi di proposte di designazione.
Per i maggiori non ammessi alle prove dalla Commissione centrale di avanzamento il giudizio decisivo spetta al Ministro per le finanze.