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LEGGE 29 giugno 1951, n. 531

Norme relative all'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.

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Testo in vigore dal: 31-7-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli  esami  per  l'avanzamento  a  scelta speciale degli ufficiali
della  Guardia  di  finanza sono ammessi, esclusivamente a domanda, i
tenenti,  i  capitani  ed  i  maggiori che abbiano riportato giudizio
decisivo favorevole delle autorita' incaricate di esprimere i giudizi
di avanzamento perche' ritenuti in possesso in grado elevato di tutti
i requisiti prescritti per l'avanzamento.
  I giudizi relativi sono espressi su appositi specchi di proposte di
designazione.
  Per i maggiori non ammessi alle prove dalla Commissione centrale di
avanzamento il giudizio decisivo spetta al Ministro per le finanze.