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LEGGE 11 maggio 1951, n. 375

Numero dei diplomi al merito della redenzione sociale da conferirsi annualmente e caratteristiche delle medaglie di cui gli insigniti possono fregiarsi.

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vigente al 30/04/2024
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Testo in vigore dal:  24-6-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'art. 24 del decreto 23 giugno 1923, n. 1890, è così modificato: "Il numero dei diplomi al merito della redenzione sociale, istituiti col decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, è limitato annualmente a 20 per il primo grado, a 90 per il secondo, a 160 per il terzo.
"Gli insigniti del diploma avranno la facoltà di fregiarsi rispettivamente di una medaglia d'oro, di argento e di bronzo.
"Tali medaglie porteranno da un lato l'emblema della Repubblica con la scritta all'intorno "Repubblica italiana" e dall'altro una corona di alloro con la leggenda "al merito della redenzione sociale"; avranno il diametro di centimetri tre e mezzo e si porteranno alla parte sinistra del petto, appese ad un nastro di seta di colore rosso vivo avente in mezzo una fascia coi colori nazionali orlata di una linea bianca.
"I nomi degli insigniti del diploma saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 maggio 1951

EINAUDI DE GASPERI - PICCIONI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI