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LEGGE 11 maggio 1951, n. 375

Numero dei diplomi al merito della redenzione sociale da conferirsi annualmente e caratteristiche delle medaglie di cui gli insigniti possono fregiarsi.

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vigente al 30/04/2024
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Testo in vigore dal: 24-6-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art. 24 del decreto 23 giugno 1923, n. 1890, e' cosi' modificato:
  "Il   numero  dei  diplomi  al  merito  della  redenzione  sociale,
istituiti   col  decreto  19  ottobre  1922,  n.  1440,  e'  limitato
annualmente  a  20 per il primo grado, a 90 per il secondo, a 160 per
il terzo.
  "Gli  insigniti  del  diploma  avranno  la  facolta'  di  fregiarsi
rispettivamente di una medaglia d'oro, di argento e di bronzo.
  "Tali medaglie porteranno da un lato l'emblema della Repubblica con
la  scritta all'intorno "Repubblica italiana" e dall'altro una corona
di  alloro  con  la  leggenda  "al  merito della redenzione sociale";
avranno  il  diametro  di centimetri tre e mezzo e si porteranno alla
parte sinistra del petto, appese ad un nastro di seta di colore rosso
vivo  avente  in  mezzo una fascia coi colori nazionali orlata di una
linea bianca.
  "I  nomi  degli  insigniti  del  diploma  saranno  pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 maggio 1951

                               EINAUDI

                                                DE GASPERI - PICCIONI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI