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LEGGE 28 aprile 1951, n. 346

Maggiorazione nei bilanci comunali di un capitolo per l'assistenza all'infanzia.

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Testo in vigore dal:  13-6-1951

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Nel testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è aggiunto il seguente comma dopo il quinto comma dell'art 314:
"Le dette percentuali del dieci e cinque per cento possono essere elevate rispettivamente fino al quindici e al dieci per cento, sempre che tale aumento riguardi esclusivamente spese per l'assistenza - alimentare, sanitaria e scolastica - alla infanzia bisognosa e tale assistenza sia fatta direttamente dal Comune o riguardi contributi destinati ad asili d'infanzia riconosciuti dall'autorità scolastica, all'O.M.I. e al Patronato scolastico per iniziative locali, o a locali ospedali per bambini gestiti da Opere pie o altri Enti pubblici. In ogni caso almeno il 30 per cento della maggiorazione dovrà essere destinato come contributo al Patronato scolastico del Comune".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 aprile 1951 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI