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LEGGE 28 aprile 1951, n. 346

Maggiorazione nei bilanci comunali di un capitolo per l'assistenza all'infanzia.

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Testo in vigore dal: 13-6-1951
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico. 
 
  Nel testo unico della legge comunale e provinciale,  approvato  con
regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e'  aggiunto  il  seguente  comma
dopo il quinto comma dell'art 314: 
  "Le dette percentuali del dieci e cinque per cento  possono  essere
elevate rispettivamente fino al quindici e al dieci per cento, sempre
che tale aumento riguardi esclusivamente  spese  per  l'assistenza  -
alimentare, sanitaria e scolastica - alla infanzia bisognosa  e  tale
assistenza sia fatta direttamente dal Comune  o  riguardi  contributi
destinati ad asili d'infanzia riconosciuti dall'autorita' scolastica,
all'O.M.I. e al Patronato  scolastico  per  iniziative  locali,  o  a
locali ospedali per  bambini  gestiti  da  Opere  pie  o  altri  Enti
pubblici. In ogni caso almeno il 30  per  cento  della  maggiorazione
dovra' essere destinato come contributo al Patronato  scolastico  del
Comune". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della  Repubblica.
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 28 aprile 1951 
 
                               EINAUDI 
 
                                                  DE GASPERI - SCELBA 
 
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI