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LEGGE 20 aprile 1951, n. 339

Mantenimento temporaneo nei ruoli del servizio permanente dei tenenti, dei capitani e dei maggiori dell'Arma dei carabinieri raggiunti dai limiti di età.

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Testo in vigore dal:  10-6-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In attesa che siano emanate le nuove disposizioni sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, e con effetto dal 1 gennaio 1950, è sospesa l'applicazione del limite di età previsto dalle leggi vigenti nei confronti dei tenenti, dei capitani e dei maggiori dell'Arma dei carabinieri.